Accresciuta la responsabilità del committente edile privato

L’art. 1292 del codice civile stabilisce che «lobbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto alladempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori». Sostanzialmente significa che due o più soggetti possano risultare entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all’esecuzione di una prestazione in favore di un determinato creditore, il quale può scegliere a chi chiedere il pagamento.
Il successivo art. 1294 c.c. prevede altresì che «i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente».
Su queste due norme si basa la disciplina introdotta in materia di responsabilità solidale negli appalti dall’originario art. 29 del D.Lgs 276/2003, poi interessato da successivi interventi legislativi.
Con l’approvazione del DL 25/2017 rimane invariata la responsabilità solidale tra committente e appaltatore a favore dei lavoratori creditori, ma cambiano le modalità con cui far valere la garanzia normativa.
Il citato art. 29 prevedeva che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro rispondesse in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale poteva essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto. La successiva legge 99/2013 ha esteso la tutela ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
Con il DL 25/2017, ferma restando la solidarietà delle due parti, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore. In altri termini, i lavoratori creditori di retribuzioni, contribuzioni e accessori potranno aggredire direttamente il committente per il pagamento del dovuto; sarà poi facoltà del committente medesimo rivalersi sull’appaltatore. Ne deriva anche che l’azione esecutiva nei confronti del committente non è più subordinata a un precedente tentativo di escussione nei confronti dell’appaltatore. Tra le conseguenze derivanti da tale nuova previsione, appare evidente che il committente è ora chiamato a un controllo maggiormente stringente sull’esatto adempimento retributivo e contributivo dell’appaltatore, al fine di garantirsi da inattese azioni di recupero.
Il DL 25/2017 non interviene sulla norma introdotta col DL 76/2013 (art. 9) in forza della quale la solidarietà non si applica agli appalti delle pubbliche amministrazioni, valendo quindi per il solo settore privato, mentre ha abrogato la norma che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.
In conclusione, prima di commissionare lavori edili di qualsiasi tipo – anche una piccola ristrutturazione – è bene cautelarsi per i numerosi rischi che il sistema pone in capo all’appaltante: con un oculata scelta degli operatori (professionisti e imprese coinvolti), facendo esaminare al proprio broker le loro assicurazioni, stipulandone una propria e chiedendo le opportune garanzie finanziarie a riguardo degli obblighi retributivi e contributivi.