Come noto, il Codice Civile (art. 1901, co. 2) prevede che la garanzia assicurativa sia sospesa decorsi 15 giorni dalla scadenza di una polizza già in corso, indipendentemente dal fatto che si tratti del rinnovo annuale o di una rata infrannuale. Il termine è derogabile, e in alcune circostanze è sovente raddoppiato.
La mancanza di puntualità è dunque estremamente pericolosa, perché il pagamento non restituisce efficacia alla polizza, ove nel periodo di scopertura sia occorso un sinistro.
Con chiarezza la Cassazione ha recentemente precisato che deve escludersi che l’accettazione da parte dell’assicuratore di un pagamento tardivo costituisca rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, essendo solo idonea a impedire la risoluzione di diritto del contratto.
La disciplina prevista per i contratti di assicurazione costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 del C.C. Peraltro, la giurisprudenza ha riconosciuto qualche eccezione ritenendo prevalente su questo principio quello dell’esecuzione secondo buona fede.
Perciò è stata negata all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario nel caso in cui il medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro.