Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni. L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di quella quota anche se essa in passato è stata oggetto di donazione, oppure ottenerne il controvalore monetario.
Per questo motivo, quando si acquista un immobile di tale provenienza, è bene tenere presente che
i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione, con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore,
sino a vent’anni dopo la donazione (è facoltà del terzo acquirente pagare l’equivalente in denaro anziché restituirlo in natura).
Oggi è possibile stipulare una polizza che garantisce dal rischio economico conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente a un immobile donato.
La polizza ha proprio con questo importante obiettivo:
eliminare i rischi finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa.
In questo modo
la polizza protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione e agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario, in quanto prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato, oppure ottenerne il controvalore monetario.
I beneficiari della polizza sono, quindi, i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto. L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile potrà essere:
- il valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;
- oppure la somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;
- e infine le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione.