La possibilità di detrarre dai redditi delle persone fisiche le polizze di assicurazione sulla vita e gli infortuni si è andata progressivamente riducendo nel tempo; negli anni ’90 il legislatore consentiva di detrarre fino a due milioni e mezzo di lire versati per questo tipo di contratti, ma le cose si sono ridimensionate negli anni successivi. Vediamo come, prendendo a riferimento i contratti stipulati a partire dall’1.1.2001.
Dall’inizio del 2001 la detrazione in argomento venne riservata ai premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto:
Il rischio di morte e il rischio di invalidità permanente da qualunque causa derivante (quindi sia da infortunio che da malattia) purché non inferiore al 5%,
Per “contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte” s’intendono quelli che: prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di decesso dell’assicurato, ovvero prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso (cosiddetti contratti di tipo “misto”; in tal caso, però, la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte).
In relazione all’assicurazione del rischio di invalidità, invece, si ribadisce che, nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire anche un risarcimento per invalidità inferiore al 5%, la detrazione spetta solo con riferimento alla quota parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (ai fini della detraibilità fiscale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato.
Rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura di altri rischi, come quello di inabilità temporanea, o del rimborso delle spese mediche.
Peraltro, dal 01/01/2015 il limite di deducibilità di queste assicurazioni è stato ridotto al 19% di un monte premi complessivo di € 530,00 per singola persona. Il vantaggio fiscale, quindi, è davvero minimo.
Sempre nel 2001 si introdusse la detraibilità per i premi assicurativi versati per la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (polizze Long Term Care o LTC).
La deducibilità per queste assicurazioni è stata mantenuta al 19% su un importo massimo di € 1.291,00; le polizze, peraltro, per essere detraibili, devono escludere per la Compagnia la possibilità dell’anticipato recesso.
La conclusione, quindi, è che le detrazioni, per tutte queste tipologie di assicurazioni, sono poche (nel senso che il monte premi detraibile è piuttosto basso), ma non particolarmente buone (nel senso che il risparmio d'imposta è davvero marginale).