Le polizze vita tradizionali, quelle che assicurano il rischio di morte di una persona in un determinato lasso temporale (cosiddette TCM, ossia polizze "temporanee per il caso di morte"), consentono al contraente d’indicare il beneficiario o i beneficiari della somma assicurata. La designazione, modificabile con scrittura di data certa successiva, non è atto di piccolo conto, e viene invece spesso risolta con la generica indicazione “gli eredi legittimi o testamentari”. In mancanza di atto di ultima volontà e di ulteriori precisazioni, dunque, la compagnia si trova a liquidare gli eredi legittimi: ma in che misura?
Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con innovativa sentenza che ha mutato radicalmente l’orientamento costante della giurisprudenza in materia.
Stabilisce infatti che il capitale assicurato da una TCM con beneficiari "gli eredi legittimi" si devolve per stirpi. In altri termini, ove il contraente abbia designato quali beneficiari della polizza i propri eredi legittimi, la ripartizione della prestazione assicurativa al decesso dell’assicurato va effettuata secondo le porzioni che agli stessi spetterebbero in applicazione delle quote ereditarie fissate dal Codice Civile per la successione legittima, e non già in parti uguali fra loro.
Fino alla citata pronuncia, la ripartizione del capitale per il caso morte a favore dei beneficiari indicati quali eredi legittimi o testamentari, veniva eseguita non sulla scorta dei crismi che regolano la successione ereditaria, ma per quote uguali in base dell’assunto che il beneficiario è titolare di un diritto autonomo che trae origine del contratto assicurativo e che l’indicazione in polizza del termine eredi aveva l’esclusiva funzione di individuare/identificare chi erano i soggetti beneficiari al momento del decesso del contraente.
La sentenza fa leva sulla corretta interpretazione della volontà del contraente nelle ipotesi in cui i beneficiari designati siano stati individuati con il mero riferimento alla categoria degli “eredi legittimi” e in assenza di precisazioni in merito alla ripartizione del quantum fra costoro. In tali ipotesi, la volontà del contraente si presume essere quella di attribuire ai beneficiari/eredi legittimi una porzione della prestazione assicurativa pari a quanto a essi spetterebbe se si applicassero le norme civilistiche in materia di devoluzione ereditaria. Insomma, il richiamo alla figura dell’erede contenuta in un contratto assicurativo dovrebbe costituire un criterio per la compagnia non solo ai fini dell’individuazione del soggetto che rivesta detta qualità, ma anche per la determinazione della misura dell’attribuzione patrimoniale da effettuare.
Come chiarisce la Cassazione, una simile interpretazione può essere operata esclusivamente in assenza di espresse e inequivoche indicazioni del contraente in merito alle percentuali di ripartizione cui la compagnia dovrà attenersi nella liquidazione della prestazione.
In considerazione della giurisprudenza finora edita, i criteri per la liquidazione delle polizze caso morte appaiono piuttosto contraddittori e rendono quindi la fase liquidativa sempre più difficoltosa per le compagnie. Né si vede per quale motivo il problema non debba valere per le ben più diffuse polizze infortuni, che normalmente assicurano anche il caso di morte e spesso non prevedono neppure la designazione di un beneficiario, lasciandola a separata manifestazione di volontà dell’assicurato.
È quindi opportuno che le compagnie e gli intermediari sensibilizzino i contraenti – anche con riguardo alle polizze già in corso - a designare i beneficiari caso morte indicando anche la misura percentuale della prestazione che la compagnia sarà tenuta a liquidare in favore di ciascuno di essi. In questo modo si permetterebbe alle parti di avere una maggiore certezza circa l’effettiva ripartizione della prestazione al decesso, evitando di dover richiedere la consegna dell’atto notorio e riducendo così la complessità delle attività istruttorie propedeutiche al pagamento della prestazione stessa.