La revisione della responsabilità medica

La legge approvata dalla camera il 28 febbraio 2017 modifica i presupposti sia della responsabilità civile in campo medico, sia di quella penale, con l’intento di restituire al medico quella serenità e dignità professionale che l’accanimento giudiziario degli ultimi anni gli aveva in parte tolto.

I protocolli e le buone pratiche diventano parametri per la valutazione della responsabilità sia civile, sia penale del medico: nella determinazione della responsabilità e del risarcimento del danno il giudice deve tenere conto della condotta e del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Il discorso più complesso è quello relativo alla responsabilità civile, ambito nel quale occorre fare diversi distinguo: la responsabilità civile si considera contrattuale per la struttura sanitaria e per il medico che agisce personalmente su incarico del paziente, ed extracontrattuale per il medico che opera alle dipendenze o comunque al servizio di una struttura.

L’articolo 7 della legge prevede che la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
In sostanza, quindi, la responsabilità della struttura è contrattuale: il paziente conclude con la struttura un contratto, che prevede l’esatto adempimento della prestazione sanitaria.

Il medico che opera per la struttura, invece, risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Questo significa che il medico risponde come l’autore di un fatto illecito (perché ha cagionato un danno con una condotta dolosa o colposa), e non come contraente una obbligazione contrattuale.

La distinzione ha un suo peso, se si considerano le differenze tra i due tipi di responsabilità.
La responsabilità contrattuale per la struttura prevede a proprio carico l’onere della prova (di avere fatto le cose per bene) e il termine di prescrizione è di dieci anni; la responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata, prevede l’onere della prova (della condotta illecita) a carico del paziente o comunque del soggetto che si ritiene leso e il termine di prescrizione è di cinque anni; questo sempre salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta personalmente dal medico con il paziente, nel qual caso la responsabilità sarebbe contrattuale.
In sostanza, quando ci sia di mezzo una struttura sanitaria, ospedale o clinica, la strada per ottenere il risarcimento di un danno è più facile agendo nei confronti della struttura, rispetto a quella che sarebbe agendo nei confronti del medico.

La legge traccia anche un nuovo percorso del procedimento di risarcimento.
È previsto l’obbligo di tentare una conciliazione: il tentativo va fatto nel corso di una procedura ufficiale e cioè l’accertamento tecnico preventivo (Atp): si chiede al tribunale di nominare un collegio di periti e si chiede di accertare i fatti e di provare a mettere d’accordo tutti quanti. Per evitare il defilarsi dell’assicuratore, la norma prevede l’obbligo di partecipazione all’Atp anche da parte delle compagnie. Se non si tenta la conciliazione non si può poi fare causa.

A carico delle compagnie sono previsti anche altri coinvolgimenti, come il fatto che l’assicurazione della RC medica – obbligatoria per i professionisti - dovrà avere clausole di retroattività e ultrattività a favore degli assicurati e dei danneggiati; inoltre sarà consentita ai danneggiati l’azione diretta contro le società assicuratrici.

Al risarcimento segue lo strascico della eventuale rivalsa della struttura nei confronti del medico. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata, però, solo in caso di dolo o colpa grave, e comunque entro importi massimi invalicabili, anche nel caso in cui il risarcimento pagato al danneggiato sia risultato superiore.