Il rimborso delle spese legali sostenute dall’assicurato, nell’ambito delle polizze di responsabilità civile, è un tema estremamente spinoso e spesso oggetto di interpretazioni discordanti.
Le spese legali possono essere di tre tipi:
A) le spese di soccombenza, ovvero quelle che l’assicurato deve rifondere alla parte vittoriosa, in seguito alla condanna alle spese posta a suo carico dal giudice. L’assicurato ha diritto di ripeterle dalla compagnia, nei limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle varie conseguenze del rischio assicurato (art. 1917, c. 1).
B) le spese di chiamata in causa, rappresentate dagli oneri per chiamare in causa la società assicuratrice (art. 1917, c. 4). Si tratta di comuni spese processuali, in quanto non rientranti né nelle conseguenze del fatto illecito commesso, né nel concetto di spese di salvataggio.
C) le spese di resistenza, oggetto di questa nota. L'articolo 1917 del Codice civile, al comma 3, prevede: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. (…)”
Per spese di resistenza s’intendono i costi sostenuti dall’assicurato per resistere alle domande risarcitorie avanzate da una parte attrice che si ritiene danneggiata. Non rappresentano una conseguenza del fatto illecito, essendo ricomprese nel generale concetto di spese di salvataggio (art. 1914 C.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore.
Sulla base del disposto normativo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21220 del 2022, ha stabilito che la clausola - piuttosto comune - inserita in un contratto di R.C. che subordini la refusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato alla condizione che i legali o i tecnici siano designati dalla compagnia, deve intendersi nulla per contrarietà all’art. 1917 C.c.
Cardine della decisione della Corte è il dettato dell’articolo 1932 del Codice civile che stabilisce, infatti, che “le disposizioni degli articoli (…) 1917 terzo e quarto comma (…) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato”.
L’unico limite alla rimborsabilità delle spese di resistenza è, quindi, costituito dal fatto che le stesse siano affrontate dall’assicurato nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore; costituendo spese di salvataggio ai sensi dell’art 1914 C.c., le stesse non devono essere sostenute in modo inconsiderato. Tale accertamento spetterà, di volta in volta, al giudice di merito che deciderà in base alle specifiche del caso.