Nel valutare un danno da un fatto illecito, si deve tener conto del costo della vita del Paese ove il risarcimento sarà probabilmente speso? Sul punto la giurisprudenza non è mai stata costante, e la massiccia presenza di stranieri (ormai quasi il 10% della popolazione) rende più frequenti queste situazioni e disparità di orientamento.
A distanza di poche settimane l’una dall’altra, nell’estate 2015, la Corte d’Appello di Milano ha motivatamente disatteso una precedente pronuncia della Cassazione. Quest’ultima statuiva che la realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato e in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno: è un elemento estraneo all'ambito dell'illecito e, tenendone conto, si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento e una lesione del principio di integralità del risarcimento.
La Corte d’Appello milanese, pronunciandosi sulle lesioni mortali subite da un cittadino rumeno a seguito dell’istanza dei familiari, tutti residenti in Romania, argomenta con chiarezza e secondo logica: “deve ritenersi che la liquidazione risarcitoria non potrà avvenire sulla base assoluta dei parametri vigenti nella realtà italiana, bensì dovrà trovare un elettivo e prioritario indice di riferimento nel luogo di abituale ed effettiva residenza dei danneggiati dovendo il danno non patrimoniale, che assume connotazione monetaria, essere ragguagliato alla realtà socio economica in cui vivono i soggetti danneggiati”. Liquidare la stessa somma equivarrebbe a compensare diversamente e pregiudizievolmente, a parità di lesione, il cittadino italiano rispetto a quello straniero, perché “a variare non è … l’entità delle ideali soddisfazioni surrogatorie e compensative, computata secondo i comuni canoni e parametri ... bensì la quantità di danaro occorrente a procurarle nella realtà socio economica in cui sono inseriti i soggetti danneggiati”.
Tenendosi alla larga da posizioni ideologiche, la Corte ricorda, citando rigorosamente una recente e ben articolata pronuncia della Cassazione, che “non essendo in questione una finalità sanzionatoria, bensì uno scopo eminentemente riparatorio del patimento provocato, in funzione di quest’ultimo ben può rivestire imprescindibile rilevanza la specificità dell’area monetaria e nazionale nella quale verrà poi utilizzato il danno conseguito”.