Il beneficio fiscale della detrazione dei premi versati per le polizze vita è da qualche tempo ridotto ai minimi termini. Attualmente è possibile detrarre il 19% dei premi versati annualmente per contratti aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Dal 2014 il limite di detraibilità del premio è però pari a 530 euro per i primi due rischi e 1.291 euro per il rischio di non autosufficienza. Pertanto, in cifra assoluta, la detrazione massima per le coperture inerenti il rischio morte ammonta a € 100,70.
Un altro aspetto fiscale rilevante che riguarda le polizze vita è quello dell’imposta sulle plusvalenze: stiamo parlando, perciò, delle polizze di capitalizzazione.
Le plusvalenze generate dagli investimenti sono soggette a tassazione variabile in base alla natura dell’investimento. Per plusvalenza si intende la differenza tra capitale maturato e quello versato. Per i prodotti assicurativi di risparmio e investimento il calcolo e il pagamento delle imposte è rimandato al momento dell’incasso del capitale.
Le plusvalenze sono tassate in base alle seguenti aliquote, modificatesi nel tempo:
· 12,5% fino al 31/12/2011
· 20% dal 1/1/2012 al 30/06/2014
· 26% dal 1 luglio 2014
La normativa fiscale però stabilisce anche che i rendimenti derivanti dai titoli di stato (ed equiparati) continuino di fatto ad essere assoggettati al 12,5%.
Pertanto l’aliquota effettiva di tassazione dipenderà dall’effettivo mix degli investimenti (titoli pubblici e altro). Ogni anno quindi la Compagnia individua, per ciascuna Gestione Interna Separata / Fondo Interno, la percentuale di titoli pubblici rispetto alla totalità degli asset: la media semplice di tali percentuali è quella che dovrà essere applicata al rendimento determinato secondo le regole ordinarie.
Il capitale liquidato a scadenza è esente dalla dichiarazione IRPEF.
Il capitale liquidato in caso di premorienza, a partire dal 2015, è soggetto a normale tassazione sulle plusvalenze, a eccezione dei capitali corrisposti a fronte del “rischio di mortalità”. La prestazione caso morte continua, infatti, a non concorrere a formare l’attivo ereditario e pertanto non è soggetta ad imposta di successione.
Nel caso, invece, di liquidazione di una rendita:
- la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull'eventuale plusvalenza);
- la rivalutazione annua della rendita erogata è oggi tassata al 26% come capital gain ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,50%.
Per fortuna per gli assicurati c’è una piccola comodità: per i clienti
persone fisiche la Compagnia di assicurazione funge da sostituto d’imposta, ossia calcola le imposte dovute, le trattiene e le versa direttamente all’erario, evitando così all’assicurato un’ulteriore complicazione.