Risale all’ultimo giorno del 2012 la legge di riforma dell’ordinamento della professione forense, che introduceva fra l’altro due oneri assicurativi a carico degli avvocati, prevedendo per gli inadempienti un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine.
La prima polizza obbligatoria era quella per la responsabilità civile professionale, la seconda, inattesa, riguardava gli infortuni del personale non dipendente.
Quasi quattro anni dopo entra in vigore il Decreto Ministeriale “Giustizia” che fissa le "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato": come si evince dal titolo, disciplina solo il primo obbligo assicurativo, quello concernente la RC professionale, fissando in un anno il termine per darvi corso.
I contenuti minimi della polizza sono quattro:
1. la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
2. la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;
3. la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave;
4. la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
Ora, se è vero che già da tempo molti avvocati avevano autonomamente sottoscritto polizze per i rischi professionali, è altrettanto vero che:
- la maggior parte dei contratti in corso dovrà essere valutata ed eventualmente implementata alla luce del perimetro disegnato dal decreto;
- molti avvocati giovani o con un ridotto giro d’affari non sono assicurati e si confronteranno con un mercato dell’offerta più cauto;
- non esiste, in capo alle compagnie, un obbligo a contrarre (e molte, in realtà, non praticano questo settore);
- la nota sentenza resa dalla Sezioni Unite della Cassazione il 6 maggio 2016 (vedi l’articolo dedicato in queste stesse “News”) sta preoccupando l’intero settore e ha già indotto alcune compagnie, anche molto importanti, a sospendere la sottoscrizione dei rischi o a rivedere/non rinnovare quelli in scadenza.
Certamente, il decreto travalica l’ambito della sua operatività, ponendosi come prima espressione del potere legislativo di regolare una materia che ha aspetti tecnici ed economici molto complessi.
Nell’immediato, sono prevedibili resistenze e condizioni non immediatamente conformi al dettato ministeriale e un marcato aumento dei premi che renderà problematico l’adempimento dell’onere assicurativo agli avvocati che sinora avevano rinviato la decisione per ragioni di costo. Nel medio termine l’esistenza e la qualità della copertura assicurativa potranno influenzare la clientela e precludere ad alcuni studi la possibilità di assistere fasce di clientela business o di rinnovare convenzioni esistenti.